Le sottozone e UGA non sono la stessa cosa. Infatti è importante chiarire subito che questi due termini non sono sinonimi e chi li usa in modo intercambiabile commette un errore.
Esistono infatti differenze significative tra sottozone e Unità Geografiche Aggiuntive che bisogna conoscere: vediamole insieme!
UGA e le sottozone non sono la stessa cosa
Il tema è fortemente attuale: negli ultimi anni, molte Denominazioni italiane hanno lavorato per definire le proprie sottozone e UGA. Recentemente, le Denominazioni della Valpolicella hanno avviato il processo per il riconoscimento delle loro sottozone.
Comprendere la differenza tra sottozone e Unità Geografiche Aggiuntive è quindi fondamentale e per comprenderla al meglio riportiamo le definizioni ufficiali delle stesse.
Il Testo Unico del vino, il riferimento normativo per il settore, definisce così le Unità Geografiche Aggiuntive (UGA):
“Per i vini a DOP è consentito il riferimento a “unità geografiche aggiuntive”, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista […]. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco”.
Per quanto riguarda le sottozone, il Testo Unico cita così:
“Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate”.
L’obiettivo, in entrambi i casi, è specificare l’origine geografica delle uve utilizzate per la produzione dei vini di una Denominazione. Sia le UGA che le Sottozone sono aree geografiche più piccole all’interno di una D.O.
La principale differenza tra Sottozone e Unità Geografiche Aggiuntive è che le sottozone sono disciplinate più rigidamente.
I vini prodotti nelle UGA seguono le stesse norme previste dal disciplinare di produzione della Denominazione di riferimento, mentre le sottozone prevedono norme ancora più rigide rispetto a quelle che regolano la produzione del resto dei vini della D.O.
Esempio di UGA: Basarin D.O.C.G. Barbaresco. Il disciplinare della Denominazione elenca tutte le UGA e definisce i confini geografici di ciascuna. Per quanto riguarda la UGA Basarin, la zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Basarin» è compresa nei fogli di mappa numeri 12 e 13 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco e sul lato nord la dividente è posta in prossimità dei mappali numeri 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina, successivamente è delimitato da via Borio sino alla cascina e poi, sulla direttrice della strada vicinale S. Cristoforo attraversa i mappali numeri 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182, 183 e 185, incontrandosi poi con la strada comunale Zocco.
Sul lato est il confine è rappresentato dal corso del torrente Tinella e sul lato sud è delimitato in un primo tratto dalla strada provinciale n.51 (tronco n. 1), Tre Stelle-Valgrande-Borgonuovo e successivamente segue il corso del torrente Tinella.
Le uve dei vini Barbaresco Basarin D.O.C.G. devono essere coltivate in quest’area specifica, mentre le norme per la viticoltura, produzione e vinificazione sono le stesse degli altri vini Barbaresco D.O.C.G.
Facendo un esempio per la Sottozona, possiamo specificare la Costa da Posa DOC Cinque Terre e, anche in questo caso, la sottozona è delimitata nel dettaglio nel disciplinare di produzione:
“La sottozona di produzione “Costa da Posa” è così delimitata: dalla strada provinciale Groppo – Volastra – Corniglia in corrispondenza del Rio della Valle Asciutta si scende, seguendo questo, fino al mare costeggiando il quale, in direzione ovest, si raggiunge la foce del Rio Molinello. Si risale il Rio fino ad incrociare la strada comunale Vecchia Corniglia – Volastra che si segue, salendo, fino all’intersezione della linea di separazione del Foglio di Mappa n.4 con il Foglio n.1 del Comune di Riomaggiore. Da qui si segue la linea di delimitazione del Foglio n. 4 con il Foglio 1 fino a ritornare sulla strada provinciale Groppo – Volastra – Corniglia e da qui, verso est, si ritorna al punto di origine. La predetta sottozona risulta compresa nel Foglio di mappa n. 4 del comune di Riomaggiore”.
Dunque, a differenza dell’UGA, le norme per la viticoltura e la produzione delle sottozone sono più rigide rispetto agli altri vini della DOC Cinque Terre.
Per esempio, la produzione massima di uva per ettaro è inferiore (non superiore a 9 tonnellate per i vini Cinque Terre D.O.C. e non superiore a 8,5 tonnellate per i vini Cinque Terre D.O.C. Costa da Posa), e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è superiore (10,50% per i vini Cinque Terre D.O.C. e 11,00% per i vini Cinque Terre D.O.C. Costa da Posa).