Dall’8 dicembre 2023 è entrato in vigore il Regolamento 2021/2117 che amplia le disposizioni del Regolamento 1308/2013 riguardanti l’etichettatura dei prodotti alimentari – inclusi i vini – in conformità al Regolamento 1169 del 2011.
Queste norme richiedono che sull’etichetta del vino siano indicati gli ingredienti, i valori energetici in kJ o kcal e la tabella nutrizionale, oltre ad altri dettagli come la gradazione alcolica, gli allergeni e le indicazioni geografiche.
Una novità introdotta riguarda l’obbligo di riportare il valore energetico sull’etichetta fisica del prodotto: tuttavia, per l’elenco degli ingredienti (esclusi gli allergeni) e la tabella nutrizionale, i produttori hanno la possibilità di scegliere se includerli direttamente sull’etichetta fisica o fornire un QR code che reindirizza a uno spazio virtuale contenente tali informazioni.
Nell’elenco degli ingredienti potrebbero essere inclusi non solo l’uva, ma anche il mosto concentrato, gli zuccheri utilizzati per l’arricchimento dei mosti (in alcuni Paesi, non in Italia), nonché gli additivi e i coadiuvanti tecnologici utilizzati durante il processo di produzione, ad eccezione di quelli che non rimangono nel prodotto finito.
Perché ancora poche etichette di vino mostrano le nuove informazioni richieste? Prima di tutto, non c’è nulla di irregolare: la nuova etichettatura è obbligatoria solo per i vini prodotti dopo l’8 dicembre 2023.
Quindi, molti vini delle annate precedenti non sono interessati e la maggior parte delle bottiglie attualmente in commercio rientra in questa categoria.
Per i vini spumanti la situazione è un pochino diversa: se la fase di rifermentazione, che trasforma il vino in spumante, è avvenuta dopo l’8 dicembre, allora devono seguire le nuove regole sull’etichettatura.
Inoltre, dopo vari dibattiti e deroghe, è stato introdotto un regolamento specifico per il settore del vino, 13 anni dopo il regolamento generale sull’etichettatura degli alimenti.
Tuttavia, fino a poco tempo fa, alcune questioni non erano chiare ed è stato solo il 24 novembre scorso che sono state fornite delle Linee Guida dalla Commissione per chiarire la situazione.
La Commissione, nelle sue linee guida, ha risposto che “se sull’etichetta non figura un chiaro riferimento al contenuto delle informazioni fornite per via elettronica, il consumatore può difficilmente interpretare e comprendere la natura delle informazioni (obbligatorie o meno) contenute nel link. Si potrebbe ritenere che si tratti di informazioni obbligatorie che sono nascoste, non evidenti e non facilmente visibili. La presentazione di un codice QR dovrebbe pertanto essere chiara per i consumatori per quanto riguarda il suo contenuto, ossia le informazioni obbligatorie presentate per via elettronica. Termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione”.
Il 12 marzo scorso sono arrivati ulteriori chiarimenti dal Commissario all’Agricoltura UE Janusz Wojciechowski in risposta a una lettera del Presidente della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento Europeo Norbert Lins: “Come spiegato al punto 38 della Comunicazione della Commissione, l’articolo 18(1) del Regolamento (UE) 1169/2011 si riferisce esplicitamente all’elenco degli ingredienti che “deve essere preceduto da un’intestazione adeguata che consiste o include la parola ‘ingredienti’….. La semplice presenza su un’etichetta di un QR code non identificato non è sufficiente; in tutti i casi, i consumatori devono essere in grado di capire che tipo di informazioni possono essere trovate “dietro” i codici QR o altri mezzi elettronici. Riguardo alla possibilità di sostituire il termine “ingredienti” con un’abbreviazione o un simbolo quando l’elenco degli ingredienti è fornito mediante mezzi elettronici, i miei servizi hanno esaminato tutti i poteri conferiti nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 e hanno concluso che nessuno di essi consente alla Commissione di apportare tale modifica basandosi sui poteri esistenti”.
Dunque il consumatore deve sapere quali informazioni troverà e dove le troverà. Pertanto, accanto al QR code che porta all’elenco degli ingredienti, è necessario scrivere chiaramente ingredienti.
Questa indicazione, come altre presenti sull’etichetta, deve essere redatta in una o più lingue ufficiali dell’Unione Europea. Per le esportazioni al di fuori dell’Unione, l’etichetta e la lingua devono essere conformi alla legislazione del Paese importatore, come già avviene comunemente.
I decreti di deroga del MASAF del 7 dicembre 2023 non ritardano l’entrata in vigore del Regolamento 2021/2117, ma correggono un errore di interpretazione della norma emerso poco prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Non è stata revocata l’obbligatorietà dell’etichettatura con le nuove indicazioni (che rimane per i vini prodotti dopo l’8 dicembre), ma è stata eliminata la possibilità di utilizzare etichette già stampate con la ‘i’ al posto della dicitura estesa ‘ingredienti’ sul QR code che conduce alla lista degli ingredienti.
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