Che cos’è il Chianti Rufina DOCG? Rùfina è il nome di una delle sottozone della Denominazione di Origine Controllata e Garantita Chianti.
Nello specifico, le sottozone della DOCG Chianti sono 7: Chianti Colli Aretini, Chianti Colli Fiorentini, Chianti Colli Senesi, Chianti Colline Pisane, Chianti Montalbano, Chianti Montespertoli e Chianti Rùfina.
La sottozona Rùfina prende il nome da uno dei comuni fanno parte di quest’area della Valdisieve, caratterizzata da un’ampia vallata incontaminata, molto vocata per la pratica agricola.
In particolare, i comuni inclusi in questa sottozona sono 5, tutti dislocati in provincia di Firenze: Dicomano, Londa, Rufina, Pelago e Pontassieve. Siamo nella zona nord orientale del territorio del Chianti. Per estensione, la sottozona Chianti Rufina è la più piccola delle sottozone del Chianti.
Come si produce il vino Chianti Rufina?
Il vino Chianti Rufina deve essere ottenuto da uve raccolte e vinificate all’interno del territorio della sottozona, anche se il disciplinare prevede un’eccezione alla regola per cui il processo di vinificazione delle uve può avvenire anche al di fuori di quest’area, sempre all’interno del territorio della DOCG, ma non a più di 25 km in linea d’aria dai confini della sottozona.
La sua composizione ampelografica non prevede particolari restrizioni: le norme sono quelle standard della DOCG: Sangiovese da 70 a 100% più altri vitigni che possono essere coltivati in Toscana.
I vitigni a bacca bianca possono rappresentare, da soli o congiuntamente, un massimo del 10% della composizione ampelografica, mentre Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, al massimo il 15%.
Ma quali sono le differenze? La prima la ritroviamo nella produzione massima di uva a ettaro e nella gradazione naturale minima: 11 tonnellate di uva a ettaro per il Chianti, 9,5 tonnellate di uva a ettaro per il Chianti Rufina.
Di titolo alcolometrico naturale minimo per il Chianti siamo a 10,5%, mentre il Rufina è di 11% vol, mentre il titolo alcolometrico volumico totale minimo è 12% per il Chianti Rufina, 11,50% per il Chianti.
Inoltre la produzione massima di ettolitri di vino a ettaro è di 66,5 hl per il Chianti Rufina, contro i 77 del Chianti.
Per quanto riguarda l’invecchiamento e affinamento, i vini Chianti Rufina possono essere immessi al consumo a partire dal 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia.
Inoltre, come si legge nel disciplinare di produzione, il vino a denominazione di origine controllata e garantita Chianti, anche con riferimento alle sottozone, può aver diritto alla menzione riserva se sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni.
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita Chianti, con i riferimenti alle sottozone Colli Fiorentini e Rufina, l’invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione riserva dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in fusti di legno.
A seconda della zona di produzione e delle scelte del produttore, i vini Chianti Rufina presentano una serie di qualità organolettiche che accomunano tutti i vini di questa sottozona.
Il loro colore è rosso rubino vivace tendente al granato con il protrarsi del periodo di invecchiamento. All’olfatto i vini risultano vinosi e floreali, con tipiche note di viola mammola, con accenni di frutti rossi, mentre si avvertono note terziarie e speziate nei vini riserva o da lungo invecchiamento. Infine al palato si percepisce sapidità, lieve tannicità, buona struttura e morbidezza.